Obbligo scolastico, tenuità del fatto esclusa perché il reato è di competenza del giudice di pace da Il Sole 24 Ore – 29/11/2017 – Andrea Alberto Moramarco

Il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione del figlio minore, sanzionato dall’articolo 737 c.p. con la pena dell’ammenda per i genitori, non può essere considerato dal giudice non punibile per particolare tenuità del fatto. La nuova causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis c.p., infatti, non è applicabile ai procedimenti relativi ai reati di competenza del Giudice di pace, per i quali l’unica via percorribile rimane quella della “esclusione della procedibilità”, di cui all’articolo 34 del D.lgs. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), che, tuttavia, si fonda su presupposti applicativi diversi. Questo è quanto emerge dalla sentenza 53683 delle Sezioni unite della Cassazione, depositata ieri.

Il caso
La vicenda giudiziaria che ha portato all’affermazione di tale principio trae origine da una sentenza del Giudice di pace di Verona, il quale aveva ritenuto non punibili due genitori per l’inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare del figlio minore, in applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Per il giudice onorario, anche al reato di inosservanza dell’obbligo scolastico poteva essere applicata la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis c.p., nonostante dinanzi al Giudice di pace fosse applicabile la causa di non procedibilità prevista dall’articolo 34 del D.lgs. 274/2000. In particolare, optando per la non punibilità, il giudice sottolineava la differenza tra i due istituti, ritenendo prevalente nella fattispecie l’assoluzione per i genitori, piuttosto che l’esclusione della procedibilità, «in ragione della pluralità delle fonti di istruzione non convenzionale oggi disponibili su piattaforme informatiche e del rilievo che la sanzione penale irrogabile non avrebbe superato poche unità di euro».
La soluzione delle Sezioni unite
La spinosa questione dell’applicabilità della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ai reati di competenza del Giudice di pace arriva sino alle Sezioni unite, che, a fronte di due orientamenti contrapposti, optano per quello più rigido, che esclude l’articolo 131-bis per i procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace. Si tratta perlopiù di delitti di minore gravità e di contravvenzioni, tra cui rientra anche l’inosservanza dell’obbligo scolastico, che sono sottoposti ad un regime differenziato e per i quali vi è la possibilità, ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 274/2000, di una estinzione del relativo procedimento sulla base della valutazione della occasionalità della condotta, della esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato e, soprattutto, del ruolo della persona offesa. In sostanza, per i giudici di legittimità, la finalità conciliativa del procedimento penale speciale dinanzi al giudice onorario e la sostanziale diversità strutturale dei due istituti non consentono di ritenere applicabile la non punibilità per tenuità del fatto anche dinanzi al Giudice di pace.

Niente sanzione penale se il genitore non iscrive il figlio alla scuola media. Anche se l’obbligo scolastico è stato ampliato negli anni scorsi, nessuna norma penale punisce l’inosservanza per quanto riguarda la scuola media anche inferiore.

Lo afferma la terza sezione penale della Cassazione in una sentenza con la quale ha annullato con rinvio la decisione del giudice di pace di Salerno che aveva dichiarato la prescrizione del reato di «inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori», previsto dall’articolo 731 del codice penale, contestato a due genitori filippini che «senza giustificato motivo» non avevano iscritto il figlio minorenne a scuola.

La Cassazione ricorda che bisogna tener conto che «la contravvenzione» prevista dall’articolo 731 del codice penale «è configurabile solo in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare». L’entrata in vigore del decreto legislativo del 2010 ha abrogato alcune disposizioni di legge statali. Nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore».

L’inosservanza del/l’obbligo scolastico è sanzionabile solo per la scuola elementare/ da Il Sole 24 Ore – 8/11/2017 – di Andrea Alberto Moramarco

La sanzione penale dell’ammenda per i genitori che non mandano i figli a scuola, prevista dall’articolo 731 Cp, si applica soltanto per le scuole elementari e non anche per le scuole medie inferiori. Nonostante l’obbligo scolastico sia esteso sino ai 16 anni, quindi oltre la durata della scuola primaria di secondo grado, manca attualmente nell’ordinamento una norma che sanzioni l’inosservanza dell’istruzione obbligatoria oltre quella elementare. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza 50624 depositata ieri.
Il caso
La vicenda giudiziaria scrutinata dai giudici di legittimità riguarda due cittadini stranieri residenti a Salerno, tratti a giudizio dinanzi al Giudice di pace per aver omesso di impartire, senza giustificato motivo, l’istruzione scolastica al proprio figlio minore per l’anno scolastico 2012/2013. Il giudice onorario aveva, però, dichiarato estinto per prescrizione il reato senza, altresì, specificare nella sentenza di quale tipo di istruzione si trattasse, ovvero scuola elementare oppure scuola media.
La prescrizione si calcola dall’ultimo giorno di scuola
Su ricorso immediato del Procuratore generale della Corte d’appello della città campana la questione arriva in Cassazione che bacchetta duramente il Giudice di pace fornendo due chiarimenti su un tema così delicato, quale quello dell’inosservanza dell’obbligo scolastico. In primo luogo, la Suprema Corte ricorda che il reato previsto dall’articolo 731 Cp ha carattere permanente, «poiché la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell’anno scolastico». Ciò vale a dire che il termine quinquennale di prescrizione per tale contravvenzione si calcola a partire dall’ultimo giorno dell’anno scolastico, con la conseguenza che, nella fattispecie, non poteva essere pronunciata una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Niente ammenda per l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media
In secondo luogo, il Collegio ribadisce il principio per cui il reato in questione è configurabile solo in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare e non anche per la scuola media inferiore, annullando con rinvio la sentenza in quanto dagli atti processuali non si capiva di quale grado scolastico si trattasse. Per i giudici di legittimità, questo è, infatti, il risultato paradossale dell’evoluzione della normativa sull’istruzione scolastica: il legislatore ha prima innalzato l’obbligo scolastico sino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media, estendendo anche la sanzione di cui all’articolo 731 Cp all’inosservanza di tale obbligo (legge 1859/1962); poi ha esteso l’obbligatorietà sino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, dimenticando però di prevedere la relativa sanzione in caso di inosservanza della durata obbligatoria di tale ciclo di studi (Dlgs 76/2005, legge 296/2006); infine, ha eliminato dall’ordinamento vecchie disposizioni legislative, tra cui la norma (legge 1859/1962) che sanzionava l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori sino alla scuola media, rendendo di fatto nuovamente sanzionabile la sola inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare previsto dall’articolo 731 Cp nella sua originaria formulazione (Dlgs 212/2010). Stante tale quadro normativo, concludono i giudici, l’eventuale estensione della sanzione anche all’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media «si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem».

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