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Assolti i genitori di un bambino di 12 anni di Palermo che ha abbandonato la scuola media, perché il fatto non costituisce reato. Il giudice di pace ha accolto, la tesi dell’avvocato della famiglia Dario Falzone, che chiedeva di applicare la sentenza con la quale la Cassazione (4520 del 31 gennaio scorso) ha precisato che l’articolo 8 legge della legge 1959/1962 che prevedeva l’obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di scuola media è stato abolito con l’entrata in vigore della legge 212/2010. La norma sulla quale è stato passato un colpo di spugna, estendeva anche alla scuola media l’articolo 731 del Codice penale il quale recita «Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare», viene punito con un’ammenda fino a 30 euro. Quindi dopo l’abrogazione dell’articolo “salva medie”, resta un reato solo non mandare il figlio alle elementari. Sulla scia della sentenza della Cassazione si è mosso quindi il giudice di pace di Palermo il quale, ha chiarito che i genitori del ragazzino, che abita al quartire Brancaccio, non sono penalmente responsabili per il suo abbandono dei banchi di scuola. «Il giudice ha ritenuto che non fosse necessario – spiega l’avvocato Falzone – andare in dibattimento ed ha applicato direttamente il principio affermato dalla Suprema corte. In ogni caso avremmo comunque dimostrato in dibattimento come la causa dell’abbandono delle lezioni da parte del ragazzo erano da addebitarsi a rilevanti problematiche di salute avute nel corso dell’anno scolastico ».

di Patrizia Maciocchi

24 novembre 2017

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