Ragazzo lascia gli studi, genitori assolti: bastano le elementari L’obbligo scolastico alle medie non vale Attilio levolella Se i figli decidono di abbandonare la scuola, una volta conclusi i cinque anni delle elementari, i genitori non rischiano alcuna sanzione penale. Lo ha sancito la Cassazione, alla luce di un clamoroso buco normativo, e ne ha preso atto qualche giorno fa anche il giudice di pace di Palermo, che ha ritenuto non punibile una coppia di genitori finiti nel mirino dei carabinieri per l’incredibile numero di assenze del figlio in una scuola media di Palermo. Ma facciamo un passo indietro. Durante Fanno scolastico 2015/2016 il dirigente dell’istituto annota malvolentieri la ridotta frequenza da parte di alcuni ragazzi, e avverte l’obbligo di segnalare il fatto ai carabinieri. In particolare, il ragazzo «protagonista» della vicenda approdata dinanzi al giudice di pace ha fatto registrare quasi 300 ore di assenza dai banchi di scuola. Peri due genitori, contattati dai militari, scatta l’accusa di avere violato il principio dell’«obbligo scolastico». Logica la scelta di rivolgersi a un avvocato di Palermo, Dario Falzone, che ha presentato al giudice di pace la sentenza con cui la Cassazione, nel gennaio di quest’anno, ha sancito che «nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore», e ha così ottenuto l’assoluzione dei suoi due clienti. «Ci si trova di fronte a un evidente vulnus legislativo», osserva l’avvocato Falzone. In sostanza, «da un lato la norma prevede l’obbligo scolastico sia alle elementari che alle medie, dall’altro però la sanzione penale prevista per le elementari non è stata proposta per le medie». E proprio questa incongruenza ha fotografato la Cassazione all’inizio di quest’anno, in un caso simile a quello di Palermo: sul banco degli imputati, all’epoca, una mamma e un papà che «non avevano vigilato sulle numerose assenze dei due figli» iscritti a una scuola media di Rimini e che alla fine furono condannati dal giudice di pace e poi assolti a Roma dai giudici del Palazzaccio. Ora, con la decisione arrivata da Palermo, pare applicabile in modo definitivo la prospettiva delineata dalla Cassazione. Detto in parole povere, a rischiare penalmente sono solo e soltanto i genitori dei ragazzini che frequentano la scuola elementare. Con l’ingresso in prima media cambia tutto: lo studente può decidere di starsene a casa, e mamma e papà possono anche scegliere di assecondarlo, tanto non rischiano nulla. A rendere ancora più grave questa situazione, legata, come detto, a un vuoto normativo, sono i numeri forniti dal ministero dell’Istruzione sul fenomeno della cosiddetta «dispersione scolastica». Nel corso dell’anno 2015/2016 alle scuole medie ben 10.591 ragazzi «hanno interrotto, senza valida motivazione, la frequenza prima del termine delle attività didattiche». Anche a fronte di questi numeri pare necessario un aggiornamento normativo. «Beh, la soluzione potrebbe essere sicuramente un intervento del legislatore per ridefinire alcuni paletti e mettere ordine alla normativa riguardante l’obbligo dell’istruzione», spiega l’avvocato Falzone. Intanto, in attesa che arrivi un aggiornamento normativo ad hoc, la situazione attuale è inequivocabile e, alla luce delle indicazioni della Cassazione, va applicata alla lettera, con buona pace dei dirigenti scolastici che continueranno a segnalare gli alunni con assenze eccessive -, per la gioia dei ragazzi e per il sollievo dei genitori.
https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/Associazione%20Dirigenti%20Scolastici%20DiSAL%20-%20Sentenza_Mancata%20frequenza%20alle%20medie_%20nessun%20reato.pdf
http://www.gildains.it/public/documenti/7264DOC-579.pdf
Commenti recenti